Ultimo aggiornamento della pagina: 16/09/2024
Il Responsabile della Trasparenza dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è l'avv. Miriam Giorgio nominata con Determinazione D.G. n. 25 del 25.01.2023.
Email: rpct@aret.regione.puglia.it PEC: rpct.pugliapromozione@pec.it
L'accesso civico - semplice o generalizzato - consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione, senza addurre alcuna motivazione o provare uno specifico interesse individuale (art.5, comma 1, D.Lgs. 33/2013). L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dell’ARET Pugliapromozione.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice
L’istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dell’ARET, avv. Miriam Giorgio, utilizzando l’apposito modulo per l’accesso civico semplice (.doc) indirizzandolo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’ARET – Direzione Generale ARET Pugliapromozione c/o Fiera del Levante, n. 4 – Lungomare Starita 4 – 70123 Bari.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata:
L’istanza di accesso civico (se si tratta di accesso civico semplice, ove non presentata attraverso la piattaforma dedicata) dovrà essere sottoscritta:
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all’accesso civico generalizzato
In caso di rifiuto totale o parziale all’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT dell’ARET che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della PCM possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143. Di seguito i moduli da utilizzare per l’accesso documentale:
Modulo per accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. (.doc) Modulo per accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. (.pdf)
Informativa sul trattamento dei dati personali per le richieste di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso civico generalizzato