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Whistleblowing

Whistleblowing

Ultimo aggiornamento della pagina: 25/06/2024

L’ARET, quale ente strumentale della Regione Puglia ricadente nel novero delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, è tenuta ad applicare la normativa in materia di tutela di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica, delle quali siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo.
L’ARET favorisce l’utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, disciplinato da un Regolamento interno (in corso di approvazione) dedicato a tale istituto, sulla base della normativa nazionale (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) e delle Linee Guida ANAC (approvate con Delibera 12 luglio 2023 n. 311), individuando le modalità con le quali devono essere effettuate le segnalazioni di violazioni.
Il D.Lgs. n.24/2023 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019), introducendo nel nostro ordinamento una disciplina orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e d'informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media; dall’altro, uno strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni. L’obiettivo consiste nel garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela dalle ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico. Tale protezione appare dunque ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Linee Guida sulla Segnalazione
1. IL WHISTLEBLOWER
Il whistleblower è il dipendente o il collaboratore che, nell'interesse dell'integrità dell’Agenzia, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e all’Organismo di Vigilanza (OdV),ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a quella Contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

2. COSA E’ POSSIBILE SEGNALARE
La segnalazione può  riguardare comportamenti, rischi, reati (consumati o tentati), irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione concerne azioni e/o omissioni, commesse o tentate che siano:
a) penalmente rilevanti;
b) poste in essere in violazione di legge, del Codice di comportamento o di altre disposizioni interne, anche attraverso condotte  sanzionabili in via disciplinare;
c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Regione Puglia, all’ARET e/o a terzi;
d) suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della Regione Puglia e/o dell’ARET;
e) suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini;
f) suscettibili di arrecare un danno sociale o ambientale;
g) suscettibili di portare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’ARET.
Sono escluse le segnalazioni che consistano in doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrino nella normale disciplina del rapporto di lavoro.

3. COSA DEVONO CONTENERE  LE SEGNALAZIONI
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT e agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche relative alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché qualora esse siano prive di finalità manifestamente strumentali e/o emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’ARET;
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio/ufficio) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
Codice identificativo della segnalazione
Registrando una segnalazione sulla piattaforma, il segnalante otterrà un Codice identificativo univoco ("key code") della segnalazione, che potrà utilizzare per controllare lo stato della segnalazione e per comunicare con il RPCT dell’ARET.
Si richiede di custodire con cura il Codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, esso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo. Il Codice, creato con algoritmo, non permette in alcun modo di risalire all'identità del segnalante e quindi la sua privacy è assolutamente protetta.

Stato della segnalazione
Lo stato della segnalazione, verificabile accedendo alla piattaforma con il "key code" assegnato, può essere "aperto" o "chiuso". Quando lo stato della segnalazione è dichiarato "chiuso" significa che il RPCT ha preso in carico la segnalazione ed ha avviato un'attività istruttoria per approfondire i contenuti della segnalazione, anche eventualmente al fine di adottare misure di prevenzione anticorruzione o richieste di accertamenti all’Ufficio Risorse umane e all’Ufficio disciplinare.

Garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante
L'unico soggetto che conosce l’identità del segnalante è il RPCT, il quale garantisce che la segnalazione sia trattata in modalità assolutamente anonima.
La tutela del diritto alla riservatezza della identità deve essere pienamente garantita e la privacy assolutamente protetta dal RPCT.

Segnalazioni anonime
E’ possibile inoltrare una segnalazione anche senza fornire i propri dati identificativi. In questo caso però il RPCT prenderà in considerazione la segnalazione soltanto se il contenuto della segnalazione è chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

5. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
L'identità del segnalante non può essere rivelata e tutti coloro che ricevano o siano coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento (accesso civico e accesso generalizzato ex artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.).
B) Divieto di atti discriminatori o di ritorsione, diretti e indiretti, nei confronti del whistleblower per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione
Nei confronti del dipendente o del collaboratore che fa una segnalazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla stessa segnalazione.
Per misure discriminatorie si intendono: licenziamento, sanzioni disciplinari conservative, trasferimento, demansionamento o cambio mansioni o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
C) Rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale da parte del whistleblower
La segnalazione/denuncia del whistleblower costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli art. 326, art. 622 e art. 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del Codice Civile, ad esclusione del caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza/collaborazione professionale. Non è in ogni caso consentita la rivelazione di notizie coperte da segreti istruttori o d’ufficio qualora essa avvenga con modalità eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione e/o la divulgazione al di fuori del canale di segnalazione.

6. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER
Il whistleblower è tenuto ad esercitare il diritto di segnalazione nei limiti consentiti dalla legge, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti riportati, restando ferma la sua responsabilità penale, civile e disciplinare nell’ipotesi di segnalazioni calunniose o diffamatorie ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e/o che rechino pregiudizi ingiusti a terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.