Ultimo aggiornamento della pagina: 17/07/2025
Scopri come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo.
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Il whistleblowing è uno strumento di origine anglosassone per il controllo diffuso da parte dei cittadini sull’agire della pubblica amministrazione, così come l’accesso civico. Il segnalante è detto whistleblower: "colui che soffia nel fischietto" come un arbitro che interrompe il gioco e segnala una irregolarità. In altri termini, esso consiste nel segnalare illeciti o irregolarità - comprese le condotte "opache" e i casi di maladministration - da parte di chi ne sia vittima o testimone. L'obiettivo del whistleblowing è tutelare la correttezza degli atti e dei comportamenti, nonché la trasparenza dell’azione pubblica: è possibile che ad essere segnalato sia lo stesso comportamento ritorsivo causato da una segnalazione o da contestazioni o denunce di cui il segnalato sia venuto a conoscenza. Grazie al whistleblowing possono emergere condotte illegali, irregolarità di vario genere e “condotte opache” nell’ambito dell’organizzazione pubblica: l’oggetto della segnalazione, quindi, non si limita ai fatti di corruzione o comunque non solo a quelli penalmente rilevanti.
In Italia, il whistleblowing è stato disciplinato per la prima volta dalla L. 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che ha introdotto l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in attuazione di raccomandazioni e impegni assunti dall’Italia in ambito ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea, per rafforzare i principi di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, co. 2, Cost.). In seguito, il whistleblowing è stato disciplinato con un maggiore grado di dettaglio dalla Legge 179/2017, introducendo alcune disposizioni per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001. La Legge 179/2017 è stata superata dalla Direttiva 1937/2019/UE: quest'ultima è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24/2023 (Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali). Il D.lgs. 24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le relative disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.
L’ARET, quale ente strumentale della Regione Puglia ricadente nel novero delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, è tenuta ad applicare la normativa in materia di tutela di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica, delle quali siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo (art. 3 del D. Lgs. 24/2023). L’ARET favorisce l’utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura per la prevenzione dei rischi di corruzione e maladministration, disciplinato da un Regolamento interno (Determinazione D.G. 25 ottobre 2024, n. 425), in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 24/2023) e alle Linee Guida ANAC (Delibera 12 luglio 2023 n. 311).
Linee Guida sulla Segnalazione 1. IL WHISTLEBLOWER Il whistleblower è il dipendente o il collaboratore che, nell'interesse dell'integrità dell’Agenzia, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e all’Organismo di Vigilanza (OdV),ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a quella Contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
2. COSA E’ POSSIBILE SEGNALARE La segnalazione può riguardare comportamenti, rischi, reati (consumati o tentati), irregolarità a danno dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione concerne azioni e/o omissioni, commesse o tentate che siano:
Sono escluse le segnalazioni che consistano in doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrino nella normale disciplina del rapporto di lavoro.
3. COSA DEVONO CONTENERE LE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT e agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche relative alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché qualora esse siano prive di finalità manifestamente strumentali e/o emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
4. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA Codice identificativo della segnalazione Registrando una segnalazione sulla piattaforma, il segnalante otterrà un Codice identificativo univoco ("key code") della segnalazione, che potrà utilizzare per controllare lo stato della segnalazione e per comunicare con il RPCT dell’ARET. Si richiede di custodire con cura il Codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, esso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo. Il Codice, creato con algoritmo, non permette in alcun modo di risalire all'identità del segnalante e quindi la sua privacy è assolutamente protetta.
Stato della segnalazione Lo stato della segnalazione, verificabile accedendo alla piattaforma con il "key code" assegnato, può essere "aperto" o "chiuso". Quando lo stato della segnalazione è dichiarato "chiuso" significa che il RPCT ha preso in carico la segnalazione ed ha avviato un'attività istruttoria per approfondire i contenuti della segnalazione, anche eventualmente al fine di adottare misure di prevenzione anticorruzione o richieste di accertamenti all’Ufficio Risorse umane e all’Ufficio disciplinare.
Garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante L'unico soggetto che conosce l’identità del segnalante è il RPCT, il quale garantisce che la segnalazione sia trattata in modalità assolutamente anonima. La tutela del diritto alla riservatezza della identità deve essere pienamente garantita e la privacy assolutamente protetta dal RPCT.
Segnalazioni anonime E’ possibile inoltrare una segnalazione anche senza fornire i propri dati identificativi. In questo caso però il RPCT prenderà in considerazione la segnalazione soltanto se il contenuto della segnalazione è chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.
5. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione L'identità del segnalante non può essere rivelata e tutti coloro che ricevano o siano coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento (accesso civico e accesso generalizzato ex artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.). B) Divieto di atti discriminatori o di ritorsione, diretti e indiretti, nei confronti del whistleblower per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione Nei confronti del dipendente o del collaboratore che fa una segnalazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla stessa segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono: licenziamento, sanzioni disciplinari conservative, trasferimento, demansionamento o cambio mansioni o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. C) Rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale da parte del whistleblower La segnalazione/denuncia del whistleblower costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli art. 326, art. 622 e art. 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del Codice Civile, ad esclusione del caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza/collaborazione professionale. Non è in ogni caso consentita la rivelazione di notizie coperte da segreti istruttori o d’ufficio qualora essa avvenga con modalità eccedenti rispetto alle finalità della segnalazione e/o la divulgazione al di fuori del canale di segnalazione.
6. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER Il whistleblower è tenuto ad esercitare il diritto di segnalazione nei limiti consentiti dalla legge, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti riportati, restando ferma la sua responsabilità penale, civile e disciplinare nell’ipotesi di segnalazioni calunniose o diffamatorie ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e/o che rechino pregiudizi ingiusti a terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.